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CIRCOLO CULTURALE
LABORATORI CREATIVI RIUNITI
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STATUTO
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Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDEE’ costituito il circolo culturale denominato “Il Notturno”, in seguito detto circolo.Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, nonché del D.Lvo. 460 del 1997, i contenuti e la struttura del circolo sono ispirati dall’articolo 11 della L. 300/1970, ovvero ai principi di solidarietà, trasparenza, e democrazia, grazie ai quali i soci possono attivamente partecipare alla vita associativa. La durata del circolo è illimitata. Il circolo ha sede legale in Mantova, P.za Virgiliana 56. Il consiglio direttivo può deliberare di trasferire la sede del circolo ed istituirne di nuove in altre località in Italia e nei 190 paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.).
Articolo 2 – SCOPI
Il circolo svolge la sua opera a favore degli associati, senza scopo di lucro, con l’azione diretta e gratuita dei propri soci, per il perseguimento esclusivo di finalità culturali, ricreative, formative, sportive e turistiche, con particolare riguardo a:
Il circolo potrà anche svolgere attività mutualistiche o di solidarietà sociale attraverso interventi di sostegno ed aiuti.
Articolo 3 – FINALITA’
Il circolo, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi propostisi, intende raggiungere le seguenti finalità:
Al fine di svolgere le proprie attività, il circolo, si avvale, in modo caratteristico e prevalente, delle prestazioni dei soci, volontarie, dirette e gratuite. Il circolo non svolgerà altre attività diverse dalle suddette, ad eccezione di quelle, ad esse direttamente collegate.
Articolo 4 – TIPO DI ORGANIZZAZIONE
Il circolo è apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Le attività dei soci sono prestate a titolo gratuito, con particolare riguardo ad eventuali incarichi di prestazione o di rappresentanza stabiliti in assemblea.
Articolo 5 – SOCI
Il socio del circolo è persona fisica maggiorenne. Il numero dei soci è illimitato. E’ Socio Fondatore del circolo chi ha sottoscritto l’atto di costituzione e sottoscrive il presente statuto. Chi vuole diventare socio del circolo, deve compilare e sottoscrivere il modulo associativo predisposto dal consiglio direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento del circolo, indicando uno dei modi d’associazione previsti nel modulo e consegnando all’incaricato del reclutamento la corrispondente quota. Le domande e le quote possono essere consegnate solo ai membri del consiglio direttivo e ai soci incaricati, per iscritto, all’uopo dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo deciderà, motivatamente in merito, se accettare la domanda così formulata, riservandosi altrimenti di respingerla, restituendo all’aspirante socio la quota versata. Se la domanda è stata accettata, il consiglio direttivo invia una ricevuta, firmata dal presidente, al socio che:
Il socio cessa di appartenere al circolo per:
Il socio, in caso d’esclusione, può far ricorso al collegio dei garanti, se nominato, o all’assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro; le eventuali spese sostenute, potranno essere rimborsate secondo gli opportuni parametri stabiliti dal regolamento interno. Il socio ha diritto a:
Il socio ha l’obbligo di:
Il socio non può trasferire la propria quota a terzi, né rivalutarla.
Articolo 6 – ADERENTI
L’aderente al circolo è persona fisica. Il numero degli aderenti è illimitato. Il consiglio direttivo, “motu proprio”, può nominare chiunque, per meriti speciali, Aderente Onorario. Chi vuole aderire al circolo come Simpatizzante, compila e sottoscrive il modulo d’adesione predisposto dal consiglio direttivo, versando un contributo all’incaricato del reclutamento, che rilascerà ricevuta. La quota versata dall’aderente è da intendersi assimilabile a contributo liberale e non dà alcun diritto ad usufruire dei servizi del circolo, tanto meno partecipare alle assemblee e quindi votare. L’aderente non ha nemmeno obblighi nei confronti del circolo.
Articolo 7 – CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
Una persone giuridica (ente pubblico o privato oppure associazione con codice fiscale e/o partita IVA), può contribuire economicamente per promuovere e sostenere le finalità e le attività del circolo, compilando l’apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo, accettando senza riserve scopi e finalità statuarie del circolo e, in alternativa:
Il consiglio direttivo rilascia una ricevuta, firmata dal presidente, attestante il contributo versato. Le richieste di contribuzione e i rispettivi contributi possono essere consegnati solo ai membri del consiglio direttivo e ai soci incaricati all’uopo per iscritto dal consiglio direttivo. Per sostenere economicamente singole iniziative del circolo, è possibile anche sponsorizzarle, nel qual caso l’ente pubblico, privato o associazione formulerà una proposta al consiglio direttivo, indicando modalità ed entità della sponsorizzazione e accettando le clausole, previste in materia, dalla normativa fiscale vigente. Il consiglio direttivo si riserva di rimettere al giudizio dell’assemblea la proposta di sponsorizzazione, in caso d’importi ingenti o d’immagine dello sponsorizzante, prevaricante quella del circolo. Qualunque sia la natura e la consistenza dei contributi e/o delle sponsorizzazioni, l’ente erogante e i suoi legali rappresentanti non hanno alcun diritto od obbligo nei confronti del circolo; in particolare non possono partecipare all’assemblea, né votare.
Articolo 8 – ORGANI DEL CIRCOLO
Sono organi del circolo:
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
La prima riunione degli organi del circolo è presieduta dal membro che ha ricevuto il maggior numero di voti.
Articolo 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria deve essere convocata:
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente del circolo, su delibera del consiglio direttivo, mediante lettera, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, spedita al domicilio del socio, almeno dieci giorni prima della data fissata. L’assemblea ordinaria è convocata:
L’assemblea straordinaria, escluso il caso di scioglimento, alle cui modalità di effettuazione si rimanda all’articolo 21 per i dettagli, è convocata:
L’assemblea ordinaria:
L’assemblea straordinaria può deliberare:
Nelle delibere riguardanti il bilancio, i membri del consiglio direttivo non partecipano alla votazione. L’assemblea è presieduta dal presidente, che nomina per la redazione del verbale il segretario del consiglio direttivo o in sua assenza uno qualunque dei presenti all’assemblea. Il segretario dell’assemblea redige e custodisce il verbale nel prescritto libro dove sono riassunte le discussioni e delibere dell’assemblea sottoscritte dal presidente e dal segretario. Ogni socio può votare in assemblea:
Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da sette membri, per il primo mandato eletti nell’atto costitutivo e, per i successivi, eletti dall’assemblea, fra i soci regolarmente iscritti al circolo, che hanno fatto pervenire la propria candidatura per iscritto al consiglio direttivo uscente o l’hanno personalmente consegnata al segretario all’inizio dell’assemblea elettiva. I membri del consiglio direttivo restano in carica quattro anni solari, sono rieleggibili e decadono, qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio, almeno tre volte consecutive. Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria del circolo, con facoltà di delegare i poteri, delegabili per legge, al presidente. Il consiglio direttivo può essere sciolto anticipatamente:
Il consiglio direttivo nomina, a maggioranza di 2/3 dei suoi membri (ovvero con un consiglio direttivo a sette membri, con il voto favorevole di cinque consiglieri), un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, scelti ognuno fra i suoi membri, astenendosi il candidato ad una delle suddette cariche nella votazione per la relativa elezione. I nominativi del presidente, vice presidente, segretario e tesoriere, in vigore nel primo mandato del consiglio direttivo, sono indicati nell’atto costitutivo. In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica per il periodo residuo del mandato. Il subentro del surrogante, deve essere confermato o rettificato alla prima assemblea utile. L’elenco dei sostituti per surroga dei consiglieri eletti al primo mandato, deve essere stilato nel corso della prima assemblea utile, che voterà in merito per formare una graduatoria. Nel caso il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere si dimettano dalle rispettive cariche, il consiglio direttivo potrà rieleggerli a maggioranza di 2/3 dei suoi membri, scegliendoli ancora fra i consiglieri in carica; nel caso nessuno fra i consiglieri in carica si candidi ad una delle cariche oggetto di dimissioni, il dimissionario dalla carica dovrà dimettersi anche dalla carica di consigliere e si avvieranno allora i previsti meccanismi di surroga. Le dimissioni da qualunque carica saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione. Il presidente convoca il consiglio direttivo con comunicazione scritta inviata ai consiglieri, almeno 5 giorni prima tramite lettera, fax, e-mail, almeno una volta a trimestre e quando almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri ne fa richiesta (ovvero in caso di consiglio direttivo a sette membri, quando due membri ne facciano richiesta). Il consiglio è regolarmente costituito se è presente, senza alcuna delega, la metà più uno dei suoi membri, presidente compreso (ovvero in caso di consiglio direttivo a sette membri, quando siano presenti quattro membri, presidente compreso). In caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede la riunione. Il consiglio direttivo:
Delle riunioni e delle delibere del consiglio direttivo è fatto constare verbale. La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Articolo 11 – PRESIDENTE
Il presidente convoca, presiede il consiglio direttivo e ha cura dell’esecuzione delle delibere prese in consiglio. In caso di necessità e urgenza, prende le opportune decisioni, comunicandole al consiglio direttivo, per la ratifica, nella prima seduta successiva. Il presidente dirige il circolo e lo rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi della legge e della normativa vigente. Al presidente spetta la firma degli atti, convenzioni, contratti che impegnano il circolo, sia nei riguardi dei soci, sia nei riguardi dei terzi, la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del circolo. Il presidente può eseguire, con firma disgiunta dal tesoriere, tutte le operazioni di tesoreria, ovvero apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali.
Articolo 12 – VICE PRESIDENTE
Il vicepresidente sostituisce il presidente, in caso di necessità o d’assenza, in tutte le mansioni e attribuzioni delegate al presidente. La delega del presidente deve pervenire al vicepresidente, tramite comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) almeno un giorno prima. La natura e l’ampiezza delle deleghe sono oggetto di apposite delibere consiliari. La carica di vicepresidente è cumulabile con quella di segretario.
Articolo 13 – SEGRETARIO
Il segretario collabora con il presidente alla stesura dei programmi e al disbrigo delle pratiche correnti. Il segretario compila i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo. La carica di segretario è cumulabile con quella di vicepresidente.
Articolo 14 – TESORIERE
Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa del circolo e:
Il tesoriere opera, con firma disgiunta dal presidente, con istituti bancari e uffici postali, con facoltà di apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali ed eseguire ogni operazione inerente ai compiti affidategli, che rientrino nell’attività amministrativa del circolo. La carica di tesoriere non è cumulabile con quella di vicepresidente e/o di segretario.
Articolo 15 – CONSIGLIERI ORDINARI
I consiglieri ordinari sono i membri del consiglio direttivo che non sono stati eletti per ricoprire le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. I consiglieri ordinari devono collaborare all’esecuzione dei compiti affidati al consiglio direttivo e in generale, cooperare con gli altri organi del circolo per soddisfare le necessità dei soci, secondo le disposizioni impartite dal presidente.
Articolo 16 – COLLEGIO DEI GARANTI
L’assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da tre membri, non necessariamente soci o aderenti, rieleggibili e in carica per tutto il mandato del consiglio direttivo in corso. Il collegio dei garanti ha il compito di esaminare e giudicare, “ex bono et equo”, senza formalità di procedure, le controversie sorte tra i soci, tra questi e il circolo o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il lodo del collegio dei garanti è inappellabile. In caso di dimissioni il membro del collegio dei garanti, invierà le dimissioni per iscritto (lettera, fax, e-mail) al presidente, che inserirà nell’ordine del giorno della prima assemblea utile, la voce riguardante l’elezione del sostituto. Le dimissioni saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione.
Articolo 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI assemblea può eleggere un revisore dei conti o tre membri costituenti il collegio dei revisori dei conti, rieleggibili e in carica per tutto il mandato del consiglio direttivo in corso. I candidati alla carica di revisore dei conti possono essere anche non soci o aderenti. Se l’assemblea opta per un collegio dei revisori dei conti, questi elegge tra i suoi membri un presidente,Il revisore o il collegio dei revisori ha il compito di sorvegliare la gestione economica e finanziaria del circolo, riferire nel merito l’assemblea, certificare il bilancio e redigerne la relazione d’accompagnamento.In caso di dimissioni il revisore o il membro del collegio dei revisori dei conti, invierà le dimissioni per iscritto (lettera, fax, e-mail) al presidente, che inserirà nell’ordine del giorno della prima assemblea utile, la voce riguardante l’elezione del sostituto. Le dimissioni saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione. In caso di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste all’articolo 9 C.C..
Articolo 18 – PATRIMONIO E PROVENTI DEL CIRCOLO
Il patrimonio del circolo è costituito da:
I proventi sono costituiti da:
I fondi sono depositati presso gli istituti bancari e postali, stabiliti dal consiglio direttivo. Eventuali utili derivanti dalla gestione del circolo, non possono essere in alcun modo ripartiti tra i soci, ma devono essere impiegati nuovamente per il raggiungimento degli scopi statuari.
Articolo 19 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Il bilancio del circolo ha periodicità coincidente con quella dell’anno solare, escluso il primo che ha periodicità dalla data di fondazione al 31 dicembre 2003, e dovrà:
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.
Articolo 20 – DIMISSIONI E RECESSO DAL CIRCOLO
I soci possono recedere dal circolo inviando per iscritto (lettera, fax o e-mail) al presidente del consiglio direttivo la richiesta di dimissioni. Le dimissioni hanno decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione al presidente. I soci che hanno receduto, sono stati esclusi o che in ogni caso hanno cessato di far parte del circolo, non possono partecipare alla vita associativa, votare in assemblea, ripetere i contributi versati, accampare diritti su quote o contributi in precedenza versati, né sul patrimonio del circolo.
Articolo 21 – SCIOGLIMENTO
Per lo scioglimento del circolo, è necessario convocare un’assemblea straordinaria:
In caso di scioglimento, l’assemblea straordinaria determina i modi di liquidazione, nominando uno o più liquidatori. Il patrimonio netto, residuo dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione o trasformazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro circolo, ente morale od associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, scelto dall’assemblea con la maggioranza qualificata di almeno di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sentito l’organismo di controllo, come previsto all’articolo 3, comma 190 della legge n. 662 del 23/12/1996.
Articolo 22 – RINVIO
Il circolo è regolato dal presente statuto e dalle norme di legge in materia. Il presente statuto è interpretato secondo le regole in vigore per i contratti e secondo i criteri previsti in materia nel Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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